ALLEGATO "A" AD ATTO DEL 6.2.2023 REP. 17.725 FASC. 6.361 STATUTO della “FONDAZIONE AMICI DEL PRONTO SOCCORSO"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO
1..1 E' costituita una Fondazione denominata “Fondazione AMICI DEL PRONTO SOCCORSO - ONLUS".
1.2 La Fondazione si ispira ai - e applica i - principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione quale disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione AMICI DEL PRONTO SOCCORSO - ETS”. La Fondazione indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE
2.1 La Fondazione ha sede in Firenze, Via Lorenzo Bartolini n.c. 4. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere Uffici Direzionali e/o operativi, filiali, succursali, agenzie o unità locali anche direzionali, comunque denominate nell'ambito della Regione Toscana".La Fondazione indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ
3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva o - ove consentita - principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale: assistenza sanitaria, interventi e prestazioni sanitarie al fine di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, - ai sensi della Legge 328/2000 nonchè assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, nel settore dell'emergenza-urgenza e delle medicine delle cata- strofi, prevalentemente all'interno della Regione Toscana attività quali previste dall'art. 5 lettere a) e b) del D.Lgs 117/2017; promozione della ricerca scientifica, della istruzione e formazione di personale nei suddetti settori di particolare interesse sociale, anche mediante attività di miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, socio sanitari e sanitari - ricerca scientifica di particolare interesse sociale - riferimento all'art 5 lettera h) del D.Lgs 117/2017. Al fine dello scopo su indicato raccoglie fondi - conformemente alle disposizioni di cui all'art 7 del D.Lgs 117/2010 e secondo quanto previsto all'articolo 8 del presente Statuto e li devolve nelle forme che il Consiglio Direttivo determinerà di volta in volta, sentito il parere del Comitato Scientifico, anche a mezzo di convenzioni con istituzioni sanitarie prevalentemente nell'ambito del territorio regionale To- scano. Inoltre, sempre allo scopo sopra indicato, svolge attività di studio ed assistenza per l’informazione scientifica ed in particolare: 1. Promuove l’attività di studio, di ricerca/istruzione nell’ambito della emergenza-urgenza e della medicina delle catastrofi anche con sostegni economici; 2. Organizza convegni e incontri di divulgazione della cultura dell’emergenza-urgenza per non addetti ai lavori; 3. Ottimizza l’assistenza dei pazienti nei percorsi dell’emergenza-urgenza sia ospedaliera che territoriale; 4. Acquista macchinari ed equipaggiamenti sanitari da donare alle strutture sanitarie individuate dal Consiglio Direttivo su segnalazione del Comitato Scientifico e/o Direttore Scientifico prevalentemente all'interno della Regione Toscana, al fine di migliorare l’assistenza dei pazienti che versano in condizioni critiche di salute; 5. Promuove la pubblicazione di libri, materiali illustrati, convegni scientifici, campagne di sensibilizzazione della pubblica opinione nonché altre manifestazioni rivolte alla raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali. 3.2. La Fondazione potrà associarsi e partecipare alla costituzione di altri Enti con o senza personalità giuridica italiani o esteri che abbiano tra i propri scopi finalità uguali o connesse a quelle proprie della Fondazione; 3.3. La Fondazione potrà altresì promuovere il coinvolgimento di associazioni, enti, altre organizzazioni dei cittadini e non e di privati per l’individuazione di progetti e di attività meritevoli al raggiungimento dello scopo e della missione istituzionale; 3.4. Per l’esclusivo e il miglior raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione beni mobili e immobili e altre attrezzature sia mobili che immobili e stipulare contratti, accordi con altri Enti, instaurare partnership con analoghe strutture anche internazionali, sostenere l’attività di Enti aventi le medesime finalità, assumere personale, effettuare campagne di sensibilizzazione finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali. Potrà inoltre provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la mi- gliore realizzazione dei suoi scopi secondo quanto previsto dalla legge, sia in materia di ONLUS - finchè vigente, sia in materia di ETS secondo quanto attualmente disciplinato dalle norme in materia ed in vista della prossima istituzione del relativo Registro Unico.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 (nonchè, finchè vigenti, nei limiti della diretta connessione con le finalità esclusive di utilità sociale. 4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo anche su segnalazione del Comitato Scientifico.

ART. 5 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI
La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ART. 6 - DURATA
La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 7 - PATRIMONIO
7.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7.2. Il patrimonio della fondazione è composto:
A) dal fondo di dotazione: rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, consistente in disponibilità liquide di valore pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e comunque congruo ed adeguato al perseguimento degli scopi istituzionali e ai fini della garanzia patrimoniale verso terzi e non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore nè inferiore, per quanto al- l'attualità, alle indicazioni di fondo dotazione indisponibile date dalle autorità competenti per il riconoscimento della personalità Giuridica. Detto Fondo di dotazione sarà incrementabile mediante successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità stabilmente impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione e/o con beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
B) dal fondo di gestione costituito: - da quanto ivi destinato, anche inizialmente a seguito della trasformazione, e non vincolato al fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effet- tuati dai Fondatori o da terzi e o che comunque pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.;
- dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali e da quelle secondarie strumentali.

ART. 8 - RACCOLTA FONDI
8.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta Fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta Fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dalle leggi, dalle Linee guida, dai regolamenti e quanto altro emanato o di futura emanazione in materia. 8.2 La Fondazione provvederà alle rendicontazioni previste dall'art 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017.

ART. 9 - IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI
Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati che sia/no effettuato/i a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso e in particolare in caso di scioglimento della Fondazione. Ogni apporto comunque effettuato non attribuisce di per sè alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione.

ART. 10 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
10.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, prudenza e diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio ed in particolare vigila sugli eventuali de- crementi che il patrimonio della Fondazione possa subire adottando, in tal caso senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. 10.2 Si applica in ogni caso l'art. 22.5 del Codice del Terzo Settore.

ART. 11 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE
11.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli Organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 12 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE
12.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "Il Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "Il Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "Il Segretario");
- il Tesoriere;
- l’Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- il Comitato Scientifico o Direttore Scientifico
- organi facoltativi.
12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 5 e 15, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
13.2 Il primo Consiglio Direttivo sarà nominato dai Fondatori che provvederanno a nominare anche il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario - dura in carica per tre esercizi fino dalla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e possono essere rinominati. 13.3 Fino a che saranno in vita almeno 5 (cinque) Fondatori, intendendosi per tali gli associati dell'Associazione Amici del Pronto Soccorso dalla data del 3 maggio 2021, a loro spetterà la nomina dei membri del Consiglio Direttivo. 13.4 Una volta venuti meno i Fondatori (o comunque scesi sotto il numero di 5) la competenza per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetterà al Prefetto di Firenze, su indicazione del Consiglio Direttivo in ultimo in carica e con il parere del Direttore del pronto Soccorso - Medicina Chirurgia d'Urgenza e Accettazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi. 13.5 Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione della Fondazione e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 13.6 In particolare:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione, le attività e il funzionamento della Fondazione; - documenta il carattere strumentale e secondario delle attività nella eventuale relazione di missione; - delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; - nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; - nomina, determinandone il compenso, l’organo di controllo; - nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti qualora obbligatorio o opportuno; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità; - delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017; - delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione. 13.7 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. 13.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Con- siglieri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima di quello fissato per l’adunanza. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inoltrato almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti a quello fissato. 13.9 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Anche in assenza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito purchè siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. 13.10 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età. 13.11 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. 13.12 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. E' ammessa tuttavia la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario verbalizzante la riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati le modalità di collegamento e gli eventuali luoghi videocollegati.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 14.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione - salve le maggioranze più elevate infra indicate - con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
14.2 Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tranne che per le delibere aventi ad oggetto le materie infra indicate per le quali sono richieste maggioranze più elevate: * acquisto, vendita e/o comunque atti di disposizioni su beni immobili - sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; * acquisto, vendita e/o comunque atti di disposizioni su partecipazioni, quote e/o beni mobili, strumentazioni, attrezzature scientifiche ed altro avente valore unitario superiore ad Euro 10.000 (diecimila) sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; * assunzione di finanziamenti ipotecari di qualunque importo o chirografari di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; * modifiche statutarie e scioglimento della fondazione sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. 14.3 Non sono ammessi voti per delega né per corrispondenza. 14.4 Per le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo nelle quali si ravvisasse conflitto di interessi riguardo a uno o più dei suoi componenti si applica l'art. 27 del Codice del Terzo Settore. 14.5 Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e di mostrate.

ART. 15 - RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI 15.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 16.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo. 16.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 16.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. 16.4 Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. 16.5 Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 - SEGRETARIO
17.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune. Inoltre svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio qualora tale funzione non sia per legge, o a richiesta, affidata a un notaio. Il Segretario inoltre cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro del Comitato Scientifico ove nominato

ART. 18 - TESORIERE
18.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità, effettua verifiche contabili e predispone da un punto di vista contabile la bozza del bilancio di esercizio e di quello preventivo.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE
19.1 L’organo di controllo è composto da un Sindaco Unico o da un Collegio di controllori composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti.
19.2 L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nell'ipotesi di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 19.3 Se all'Organo di controllo spetta anche la funzione di Revisione Legale, il componente o tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. 19.4 L'Organo di controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade con l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica. 19.4 I membri dell'Organo di controllo sono comunque rieleggibili. 19.5 Al / Ai componente/i l'Organo di controllo spetta un compenso da stabilirsi dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina. In ogni caso la loro responsabilità è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.
19.5 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi- nistrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20 - COMITATO SCIENTIFICO o DIRETTORE SCIENTIFICO 20.1 La Fondazione può dotarsi di un organo facoltativo di carattere scientifico in forma collegiale (Comitato) o monocratica (Direttore). 20.2 Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tra cui viene eletto il Presidente, nominati dal Consiglio Direttivo, scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale, nazionale ed internazionale, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza.
20.3 Il Presidente ed i membri del Comitato Culturale Scientifico durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
20.4 Alle riunioni del Comitato Culturale Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione ovvero il consigliere espressamente a ciò delegato dal Presidente.
20.5 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
20.6 Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti: * esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo; * valuta i progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione; * elabora proposte per lo sviluppo dell'attività della Fondazione; * si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio direttivo; con possibilità di delegare le dette funzioni anche ad un singolo membro del Comitato stesso. 20.7 Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale, nazionale ed internazionale, avendo riguardo alla sua preparazione, competenza ed esperienza ed avrà medesima durata, facoltà, compiti e caratteristiche del Comitato scientifico.

ART. 21 - BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
21.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
21.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché l'eventuale "bilancio sociale" del quale all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo approva altresì il Bilancio preventivo entro il 30 giugno di ogni anno. 21.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione se ed in quanto resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
21.4 La Fondazione tiene le scritture contabili e i libri prescritti dalla normativa applicabile.

ART. 22 - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
22.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore e fatta salva ogni diversa distribuzione imposta dalla legge e fatta salva la disciplina delle ONLUS se ed in quanto (e fino a quando) vigenti.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli organi della Fondazione, i loro membri e la Fondazione stessa in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico che giudicherà secondo diritto e che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.
23.2 Le spese per l'arbitrato seguono la soccombenza.

ART. 24 - RINVIO
24. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia.
F.TO ELISABETTA BARDELLI
F.TO PAOLA CALOSI NOTAIO